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Diritto di Internet e dell’Intelligenza Artificiale: definizioni

  • Introduzione

L’avvento dell’era digitale ha innescato una profonda rivoluzione nella prassi giuridica, con il diritto dell’Internet e dell’Intelligenza Artificiale (IA) emergenti come campi giuridici distinti. In questo articolo, esploreremo le definizioni e l’evoluzione di entrambi i settori, focalizzandoci sull’interconnessione tra il diritto dell’Internet e il diritto dell’IA.

  • Definizioni e Evoluzione del Diritto dell’Internet

Il Diritto dell’Internet è un corpus normativo che regola le relazioni giuridiche generate dall’utilizzo dell’Internet. Inizialmente, il suo sviluppo è stato caratterizzato dalla creazione di normative nazionali, atte a disciplinare le prime dinamiche interconnesse della rete. Fonti normative fondamentali in questa fase includono la legge statunitense Communications Decency Act (CDA) del 1996, la direttiva europea sulla privacy del 1995 e la legge italiana n. 675/1996 sulla protezione dei dati personali.

Con il crescente transnazionalismo delle attività online, si è assistito a un passaggio significativo verso una regolamentazione internazionale. Le Convenzioni del Consiglio d’Europa, in particolare la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica del 2001, hanno introdotto un quadro normativo armonizzato per affrontare le sfide transfrontaliere legate alla sicurezza informatica e alla cybercriminalità. A livello dottrinale, le opere di Lawrence Lessig, come “Code and Other Laws of Cyberspace” (1999), hanno influenzato la comprensione del rapporto tra codice informatico e norme giuridiche, delineando il concetto di “code as law”.

L’evoluzione successiva ha visto la crescita di organizzazioni internazionali, quali l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), impegnate nel fornire orientamenti per la gestione delle questioni commerciali e di sicurezza legate all’Internet. Normative recenti, come il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea, riflettono l’attenzione crescente sulla privacy e la protezione dei dati nell’era digitale. La dottrina contemporanea, con contributi da autori come Viktor Mayer-Schönberger e Jonathan Zittrain, enfatizza la necessità di adattare il diritto all’evoluzione rapida delle tecnologie digitali.


  • Il Digital Millennium Copyright Act per rispondere alle nuove sfide

Il “Digital Millennium Copyright Act” (DMCA) è una legislazione statunitense che affronta questioni di diritto d’autore in relazione alle tecnologie digitali. Approvato nel 1998, il DMCA è una risposta alle sfide emergenti nel contesto della rivoluzione digitale, fornendo un quadro giuridico che bilancia la protezione del diritto d’autore con l’innovazione tecnologica.

Definizione e Finalità: Il DMCA si concentra principalmente su due aspetti cruciali: la limitazione della responsabilità degli Internet Service Provider (ISP) e l’introduzione di misure anti-circonvenzione. La legge mira a fornire un equilibrio tra gli interessi dei detentori di copyright e la promozione della crescita dell’economia digitale.

Limitazione della Responsabilità degli ISP: Il DMCA stabilisce il cosiddetto “safe harbor” per gli ISP, offrendo loro una protezione legale dalla responsabilità per le violazioni del diritto d’autore commesse dagli utenti attraverso le loro piattaforme. Per beneficiare di questo “safe harbor“, gli ISP devono adottare politiche e procedure per rimuovere prontamente i contenuti illeciti in risposta a notifiche di violazione del copyright da parte dei titolari dei diritti.

Misure Anti-Circonvenzione: Il DMCA proibisce la circonvenzione delle tecnologie di protezione del copyright (Digital Rights Management – DRM). Tuttavia, contempla eccezioni per attività come la ricerca, il reverse engineering e la sicurezza informatica, a condizione che tali attività non siano finalizzate all’effettuazione di violazioni del copyright.

Riferimenti Normativi: Le disposizioni relative al DMCA sono contenute principalmente nel Titolo 17 del Codice degli Stati Uniti, Sezioni 1201-1205 (Anti-Circonvenzione) e 512 (Safe Harbor). Consultare direttamente il testo del Codice degli Stati Uniti è essenziale per una comprensione dettagliata delle disposizioni normative del DMCA.

Fonti Ufficiali:

  1. U.S. Copyright Office: https://www.copyright.gov/
    • Il sito ufficiale dell’U.S. Copyright Office fornisce informazioni approfondite sul DMCA, compreso il testo completo della legge.
  2. U.S. Government Publishing Office (GPO): https://www.govinfo.gov/
    • La GPO è la fonte ufficiale per le pubblicazioni governative statunitensi e offre accesso al testo completo del DMCA e delle sue modifiche.

Definizioni ed Evoluzione del Diritto dell’Intelligenza Artificiale

Il diritto dell’IA, una disciplina più recente, si è sviluppato in risposta all’espansione dell’utilizzo dell’IA in vari settori. Definire il diritto dell’IA implica considerare questioni etiche, responsabilità civile e penale, nonché la tutela dei dati.

Le definizioni attuali riflettono la complessità di questo settore, incorporando elementi di normative tecnologiche, diritto contrattuale e protezione dei consumatori. Gli sforzi legislativi mirano a bilanciare l’innovazione tecnologica con la necessità di garantire trasparenza e responsabilità nelle decisioni automatizzate.

Negli ultimi decenni le definizioni  di intelligenza artificiale (AI) che si sono susseguite sono molteplici. Una delle definizioni che possiamo ricordare è quella di John McCarthy del 2004 , che la qualifica come”È la scienza e l’ingegneria della creazione di macchine intelligenti, in particolare di programmi informatici intelligenti.Si tratta di un compito simile a quello di utilizzare i computer per comprendere l’intelligenza umana, ma l’AI non deve limitarsi a metodi biologicamente osservabili.”

Più diffusamente sul tema v.

  1. https://www.ibm.com/it-it/topics/artificial-intelligence
  2. https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200827STO85804/che-cos-e-l-intelligenza-artificiale-e-come-viene-usata
  3. https://www.agendadigitale.eu/tag/intelligenza-artificiale/

Interconnessione tra Diritto dell’Internet e Diritto dell’IA

L’interconnessione tra il diritto dell’Internet e del dell’IA emerge chiaramente nelle sfide legate alla protezione dei dati. La raccolta, l’elaborazione e l’uso di dati personali attraverso l’IA richiedono una riflessione approfondita sulle norme di privacy dell’Internet.

Inoltre, la responsabilità degli intermediari, un concetto fondamentale nel diritto dell’Internet, assume una nuova dimensione quando si applica all’IA. La questione della responsabilità legale per decisioni automatizzate solleva interrogativi sulla definizione di colpa e negligenza nell’ambito dell’IA.

La convergenza tra i due settori si intensifica nella regolamentazione globale, con normative che cercano di affrontare simultaneamente le sfide legate all’Internet e all’IA. L’adozione di standard internazionali per la sicurezza informatica e la gestione dei dati evidenzia l’interdipendenza di questi due ambiti giuridici.

  • Conclusioni

In sintesi, abbiamo visto le Definizioni del Diritto di Internet e dell’Intelligenza Artificiale, che sono intrinsecamente legate, con le sfide di uno che impattano sull’altro. Affrontare tali questioni richiede un approccio interdisciplinare e una collaborazione internazionale per garantire una regolamentazione efficace e adattabile all’evoluzione tecnologica. L’armonizzazione di normative e trattati internazionali rappresenta una prospettiva chiave per il futuro, insieme alla promozione di un quadro giuridico che sia al passo con l’innovazione digitale.

 

Luana Fierro

 HOME https://www.webcomparativelaw.eu/

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Le prime definizioni di privacy

Con questo articolo inizieremo ad analizzare l’evoluzione delle definizioni di privacy, esaminando le prime concezioni del concetto e tracciando la loro trasformazione fino alle definizioni più attuali. In particolare, si esplora il percorso intrapreso dal concetto di tutela della privacy nel contesto tecnologico e digitale. Attraverso una revisione esaustiva delle fonti, vedremo come la comprensione di privacy si sia evoluta nel corso del tempo, evidenziando i contributi chiave che hanno plasmato la definizione moderna del termine.

Definizioni iniziali di Privacy

La concezione moderna del termine privacy ha inizio nel XVIII secolo con il concetto di “diritto all’isolamento” proposto da Samuel Warren e Louis Brandeis nel loro celebre articolo del 1890, “The Right to Privacy.” In questa prospettiva, la privacy veniva intesa come il diritto di essere lasciati soli, senza interferenze indesiderate da parte di terzi.

L’influente articolo di Louis Brandeis e Samuel Warren, “The Right to Privacy“, fu pubblicato sulla Harvard Law Review nel 1890. Questo articolo è considerato una pietra miliare nello sviluppo della legge sulla privacy negli Stati Uniti e ha avuto un impatto duraturo sul diritto legale e dulla comprensione del diritto alla privacy.

Brandeis e Warren hanno scritto l’articolo per analizzare i rapidi progressi della tecnologia e la crescente intrusione nella vita privata delle persone. Sostenevano che la legge avrebbe dovuto riconoscere e proteggere il diritto dell’individuo a essere lasciato solo e a godere della solitudine senza interferenze ingiustificate.

Nel “The Right to Privacy” furono approfonditi i seguenti concetti:

  • Il concetto di privacy come diritto:

Brandeis e Warren hanno articolato l’idea che il diritto alla privacy è un diritto fondamentale inerente al concetto di libertà. Sostenevano che gli individui dovrebbero avere la libertà di controllare le proprie informazioni personali ed essere protetti da intrusioni ingiustificate.

  • Protezione contro pettegolezzi e sensazionalismo:

Gli autori hanno espresso preoccupazione per l’emergente giornalismo scandalistico e il sensazionalismo, che stavano invadendo la vita privata degli individui per l’intrattenimento pubblico. Hanno sottolineato la necessità di tutele legali contro la pubblicazione di dettagli privati, spesso osceni, sulla vita delle persone senza il loro consenso.

  • Tecnologia e invasione della privacy:

L’articolo discuteva di come i progressi tecnologici, in particolare nel campo della fotografia e del giornalismo, stessero contribuendo all’erosione della privacy. Gli autori prospettavano il potenziale danno derivante dall’abuso e sostenevano l’adozione di misure legali per frenare l’uso improprio della tecnologia nella violazione della privacy degli individui.

  • Diritto di essere lasciati soli:

Una frase su cui focalizzarsi dell’articolo è “il diritto di essere lasciati soli” –  “the right to be let alone“. Tale affermazione racchiude l’essenza della loro tesi: gli individui hanno il diritto di essere liberi da intrusioni indesiderate nei loro affari privati e nel loro spazio personale.

Nel breve periodo l’articolo non ha creato un’immediata rivoluzione giuridica, ma è stato fondamentale perché ha gettato le basi per lo sviluppo della legge sulla privacy negli Stati Uniti.

Nel corso del tempo, i principi delineati da Brandeis e Warren hanno influenzato le decisioni dei tribunali e le dottrine legali relative al diritto alla privacy. Ancora oggi le affermazioni presenti in “The Right to Privacy” sono considerate rilevanti nelle discussioni contemporanee sulla privacy digitale, sulla sorveglianza e sulle sfide poste dall’avanzamento delle tecnologie.

Dott.ssa Luana Fierro

Note

per visionare l’articolo “The Right to Privacy” aprire il seguente link: https://www.jstor.org/stable/1321160?seq=1

Più diffusamente sulla privacy nell’UE cliccare sul seguente link: https://digital-strategy.ec.europa.eu/it

Più diffusamente sul diritto dell’Unione Europea analizzato in questo sito v. https://www.webcomparativelaw.eu/law-of-the-european-union-2/

 

Il Revenge Porn nella normativa italiana

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Il Revenge Porn nella normativa italiana

In questo breve articolo andremo ad analizzare il fenomeno del Revenge Porn e vedremo in che modo sono tutelati i soggetti nella normativa italiana.

Il fenomeno del revenge porn rappresenta una grave violazione della privacy e un’azione dannosa che può avere conseguenze devastanti per le vittime coinvolte.

Tutti hanno il diritto di veder tutelata la propria riservatezza, la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, l’integrità individuale e la reputazione, laddove abbiano trasmesso propri scatti o video erotici a soggetti di cui si fidavano e non abbiano autorizzato la cessione degli stessi a soggetti terzi.

In Italia, norme ben precise cercano di contrastare e prevenire questa forma di abuso intimo online, al fine di garantire una tutela giuridica alle vittime.

In questo articolo, esploreremo brevemente il revenge porn, le leggi italiane pertinenti e le fonti legali che ne regolamentano la trattazione.

Il revenge porn si verifica quando immagini o video intimi di una persona vengono diffusi senza il consenso della stessa, spesso con l’intento di recare danno alla reputazione o causare disagio emotivo. In Italia, il diritto penale considera tale pratica come reato rientrante nell’ambito della violazione della privacy e diffamazione.

Dal 2019 è l’articolo 612-ter del Codice Penale che si occupa della:

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.”

E’ quindi il Codice Penale italiano il punto da cui partire in materia di revenge porn. Le pene che prevede sono particolarmente severe, tra le stesse l’arresto fino a sei anni, per chiunque diffonda immagini o video di natura sessuale senza il consenso della persona coinvolta. Viene protetto anche il soggetto che inizialmente autorizza l’uso del materiale che poi viene utilizzato in modo illegittimo.

Alle tematiche in analisi si applica anche la Legge 71/2017, legge contro il cyberbullismo. Essa ha provato a rafforzare la tutela delle vittime di revenge porn.Recentemente anche il Garante per la Protezione dei Dati Personali è intervenuto al fine di rafforzare concretamente la tutela delle vittime, http://www.garanteprivacy.it/temi/revengepornIl Grante in primis ricorda di muoversi con consapevolezza e prudenza, al fine di evitare che dati personali ed a carattere strettamente personali possano essere immessi nel circuito di messaggistica e social network, dove una volta entrati sfuggono facilmente ad ogni controllo e possibilità di cancellazione definitiva. Inoltre l’Autorità raccomanda di proteggere i dati personali presenti nei propri dispositivi (smartphone, pc o tablet), tramite adeguate misure di sicurezza: password che proteggono i dispositivi e/o le cartelle in cui sono collocati i file, sistemi di crittografia per rendere illeggibili i file agli altri, sistemi anti-virus e anti-intrusione per i dispositivi.Infine, nel momento in cui un soggetto abbia un fondato timore che immagini a contenuto sessualmente esplicito possano essere diffuse senza il suo consenso, può presentare una segnalazione al Garante ai sensi degli art. 144-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali e 33-bis del regolamento n. 1/2019 del Garante, utilizzando l’apposito form disponibile al seguente link http://servizi.gpdp.it/diritti/s/revenge-porn-scelta-auth

Nel modulo dovranno essere indicate le piattaforme di condivisione dei contenuti (social network, messaggistica, ecc.) attraverso le quali si teme la diffusione, le ragioni che fondano il timore che la condotta pregiudizievole possa essere posta in essere.In conclusione, non possiamo che dire che la consapevolezza di ognuno di noi e la continua vigilanza legale sono essenziali per garantire un ambiente online sicuro e rispettoso dei diritti individuali, propri e degli altri. Il Revenge Porn nella normativa italiana dispone oggi di tutele potenzialmente molto alte, bisogna però attivarsi per consentire alle norme di essere operative, e colpire chi viola la privacy e la riservatezza dei soggetti interessati.

Molto probabilmente grazie all’intelligenza artificiale presto potrebbe essere anche più semplice individuare video personali non autorizzati presenti nel web, ma in attesa che questo diventi possibile – sarà un qualcosa di difficilissimo da regolamentare – ognuno di noi dovrà essere vigile scrupoloso delle proprie vicende.Ricordatevi infine che agire per proteggere i propri diritti è sempre preferibile, e non si può lasciare che tutto sia rimesso al caso. Non si può sperare non accada nulla di pregiudizievole, soprattutto perché sono previste sanzioni e pene severe verso i trasgressori, le quali laddove si individua il reato devono essere applicate.

Dott.ssa Luana Fierro

 

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Il rapporto tra l’Intelligenza Artificiale (IA) e la tutela del diritto alla privacy è una questione cruciale nell’era che stiamo vivendo. Le normative come il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento dell’Unione Europea, o leggi nazionali come il California Consumer Privacy Act (CCPA) negli Stati Uniti https://oag.ca.gov/privacy/ccpa, sono fondamentali per regolare il trattamento dei dati personali.

L’IA utilizza enormi quantità di dati – anche a carattere strettamente personale – per apprendere e migliorare le sue capacità, ma questo solleva preoccupazioni sulla privacy. Il GDPR, ad esempio, stabilisce regole specifiche sul trattamento dei dati personali, richiedendo consenso esplicito, trasparenza nell’uso dei dati e il diritto all’oblio. Queste disposizioni si scontrano a volte con l’utilizzo dell’IA, poiché il suo funzionamento si basa su dati dettagliati e talvolta sensibili, il cui uso non è autorizzato in modo indiscriminato.

La difficoltà maggiore è bilanciare l’innovazione dell’IA con la protezione della privacy. E’ sempre più difficile pensare che la privacy non debba essere sacrificata in parte, perché tutelarla appieno non consente di favorire lo sviluppo dell’IA. Molti vorrebbero norme più rigide per preservare i diritti individuali.

Il ruolo dell’UE e delle istituzioni è cruciale nel definire linee guida chiare per garantire che l’IA rispetti i diritti alla privacy, che devono potersi adattare alle nuove sfide poste dall’evoluzione dell’IA, che se non sono ancora quotidiane poco ci manca! Bisognerà proteggere gli individui senza limitare troppo l’innovazione tecnologica.

Di contrappeso bisogna valutare che l’IA stessa può essere utilizzata per migliorare la tutela della privacy, ad esempio mediante algoritmi predisposti all’anonimizzazione dei dati, o all’individuazione di potenziali violazioni della privacy.

In conclusione, il rapporto tra l’IA e la tutela della privacy non è definibile a priori, e le normative devono adattarsi di continuo alle novità per bilanciare l’innovazione tecnologica con la protezione dei diritti fondamentali degli individui. Non si può pensare neppure ad una regolamentazione ad unico binario del settore, ma è necessario un continuo dialogo tra istituzioni ed addetti del settore, per affrontare al meglio le sfide presentate dall’IA senza compromettere la privacy degli individui.

 

Più diffusamente: https://www.webcomparativelaw.eu/category/intelligenza-artificiale-e-tutela-della-privacy/

Green Pass aggiornamenti al 25 maggio 2021 Ancora troppi dubbi sul QR CODE

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Ci sono ancora molti dubbi sul Green Pass e le sue modalità operative.

Esso doveva entrare in vigore a metà maggio, ma maggio sta finendo e le questioni oscure sono tante! Il QR Code non è pronto.
Da comparatista in questo video vado a fare il punto della situazione! Ovviamente non intendo fornire risposte ma darvi domande!
Se seguiamo quanto sostiene il Garante per il Trattamento dei Dati Personali non avremo difficoltà a comprendere perché va rivisto lo strumento immaginato dal governo. Cercherò di farvi capire perché.
Il Garante chiede che si eviti un trattamento di dati sovrabbondanti, e che gli stessi siano messi con troppa facilità in mano a dei privati, perché poi diviene difficile occuparsi del loro controllo.
Stiamo parlando dei dati di milioni di individui e di diritti fondamentali.
Nessuno chiede di non “lanciare” questo strumento, ma di farlo nel modo giusto si! Per esempio nell’interesse dei trattamenti dei dati personali si sta chiedendo chiarezza nelle procedure, e di dichiarare chi avrà il diritto di visionare e trattare tali dati, oltre che per quanto tempo!
Al momento il quadro è oscuro, si attende l’evolversi degli eventi e delle comunicazioni ufficiali.
Particolarmente dubbia è anche la dichiarazione che riporta l’APP Immuni in primo piano!

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Matrimonio in Turchia

Matrimonio in Turchia
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Per comprendere il modo in cui è stato regolamentato il matrimonio in Turchia non si può prescindere dalla religione, e molteplici sono le norme da considerare.

https://help.unhcr.org/turkiye/social-economic-and-civil-matters/marriage-and-divorce/

https://tr.usembassy.gov/u-s-citizen-services/child-family-matters/marriage/

 

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privacy law

Data breach e viaggiatori. Colpito un colosso del turismo

Il settore alberghiero è tra quelli maggiormente esposti al rischio di data breach in quanto tratta grandi quantità di dati personali, che gli ospiti non possono fare a meno di fornire se intendono soggiornare all’interno di determinate strutture.

 

E’ pertanto necessario che tutte le strutture del settore recettivo, che trattano i dati personali dei viaggiatori, adottino tutte le misure necessarie a garantire la tutela e la protezione di tali dati.

In tutti i casi è indispensabile che chi gestisce i dati personali all’interno di questo settore, così come in altri settori delicati, li conservi utilizzando strumenti adeguati, e consideri che da piccole mancanze potrebbero derivare pesanti sanzioni imposte dai vari Garanti operanti negli Stati in cui operano, ma anche richieste di risarcimento proposte dai soggetti vittime delle perdite, delle sottrazioni e delle diffusioni dei dati.

Il 30 novembre è stato reso noto quello che è stato definito da molti il più grande data breach del settore del turismo, ma anche della storia. Trattasi di un incidente che ha coinvolto Marriott International, colosso del turismo statunitense, composto da 30 brand e più di 6.700 proprietà in 130 Paesi e territori.

Un attacco hacker ha colpito il database delle prenotazioni della catena di alberghi, la quale tramite una nota ha spiegato che un dispositivo di sicurezza interno ha segnalato un tentativo di accesso al database Marriott.

Nello specifico, c’è stato un tentativo di accesso non autorizzato al database, che conteneva i dati degli ospiti che hanno effettuato prenotazioni presso le strutture di Starwood l’8 settembre 2018 e forse in precedenza, probabilmente a partire dal 2014.

Al fine di rimediare all’accaduto, il Gruppo ha dichiarato di aver adottato misure per indagare sull’accaduto e per occuparsi dell’incidente. In primis Marriott ha richiesto l’intervento degli esperti di sicurezza incaricati affinché potessero indagare sull’accaduto e comprendere le dinamiche che avevano portato all’accesso non autorizzato, i quali hanno scoperto che una parte non autorizzata aveva copiato e cifrato le informazioni, e poi adottato misure per eliminarle.

Il 19 novembre 2018, Marriott è stato in grado di decifrare le informazioni ed ha determinato che i contenuti provenivano dal database per le prenotazioni degli ospiti di Starwood.

Dalle dichiarazioni rese dal Gruppo Marriott emerge che il quantitativo di dati “trafugati” è enorme.  Sono i dati di circa 383 milioni di ospiti ad essere stati sottratti, anche se questo non significa che siano stati coinvolti 383 milioni di ospiti unici, perché in alcuni casi sembrerebbero essere presenti più record per lo stesso ospite.

Dalle stime e dalle rilevazioni effettuate dagli esperti, è stato inoltre possibile rilevare che molto probabilmente i dati coinvolti nell’incidente comprendevano circa 8,6 milioni di numeri di carte di pagamento unici, tutti crittografati; circa 5,2 milioni di numeri di passaporto unici non crittografati e circa 20,3 milioni di numeri di passaporti crittografati.

Per circa 327 milioni di ospiti potrebbero essere state sottratti dati sensibili quali: nome, indirizzo postale, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di passaporto, informazioni sull’account Starwood Preferred Guest (“SPG”), data di nascita, sesso, dati sull’arrivo e sulla partenza, data di prenotazione e preferenze di comunicazione.

Relativamente ai mezzi di pagamento, i dati attaccati e copiati sono stati sia i numeri delle carte di credito che le date di scadenza delle stesse. Solo che i numeri delle carte erano stati cifrati usando l’Advanced Encryption Standard (AES-128); e sarebbero stati necessari due componenti per decifrare i numeri delle carte stesse. Fino ad ora, però, dalle dichiarazioni rese da Marriott non è stato possibile dedurre se è possibile escludere che entrambi siano stati scoperti.

Al fine di porre rimedio all’accaduto, Marriott si è inoltre attivato per garantire ai titolari dei dati la possibilità di avere risposte tramite un sito Web dedicato e un call center (https://answers.kroll.com/); ha contattato via email tutti i clienti rimasti vittima del data breach ed ha offerto loro un servizio gratuito di monitoraggio contro il furto di identità.

Non dimentichiamo però che il primo attacco risale al 2014, ed il suo rilevamento cade nel 2018, quindi molti potrebbero essere già stati vittima di truffe, attacchi di phishing o furto di identità.

La data del 2014 è importante anche dal punto di vista giuridico, per il quale molteplici sarebbero le situazioni da analizzare. Bisogna considerare che la nuova normativa europea in materia di trattamento dati personali (Regolamento UE 2016/679 detto GDPR) non era ancora in vigore, mentre alla data in cui è stato scoperta l’intrusione lo era. Potrebbero esserci casi regolamentati dalla precedente normativa e casi ricadenti sotto il GDPR? Bisognerebbe approfondire! Ma non è questa la sede opportuna!

In questo momento la violazione dei dati di Marriott è sotto inchiesta in diversi paesi, e le autorità locali di ciascun paese sono interessate a partecipare come “autorità di vigilanza” nel quadro cooperativo del GDPR.

Le Autorità per la protezione dei dati personali dei vari Stati interessati dovranno accertare se nei confronti del Gruppo potranno essere applicate sanzioni, considerando che la sanzione più stretta potrebbe ammontare al 4% del fatturato (così come prevede il GDPR). Nel contempo non si esclude che molti clienti possano intraprendere azioni legali contro la società e richiedere un risarcimento che renderebbe il costo della violazione ancora più elevato.

È chiaro che al fine di evitare che si verifichino situazioni di questo tipo, prima di tutto bisogna fare il possibile per prevenire i data breach; possibilmente rendere tutti i processi in atto compliance al GDPR se si opera nello spazio UE, quindi ridurre il più possibile i rischi per gli utenti. Solo le strutture che agiscono nel modo giusto possono far sentire tutelati i loro ospiti, ed evitare di trovarsi ad affrontare situazioni così onerose e complesse (il rischio di incorrere nelle sanzioni amministrative e penali previste dalle normative degli Stati interessati; ed infine affrontare le richieste di risarcimento danni che possono inoltrare tutti gli interessati).

 

Luana Fierro
Dottore di ricerca in diritto pubblico dell’economia e dell’ambiente
Cultore della materia per il settore del diritto privato comparato, e per diritto dello sport
Fondatore del sito www.webcomparativelaw.eu

(il seguente articolo è stato pubblicato sul seguente sito: https://www.touristapp.info/data-breach-e-viaggiatori-colpito-un-colosso-del-turismo/?fbclid=IwAR1u39V0cx9Z3sG9pT54qcZ9Wv_5yBqiWPdGGvpxraU1PRw5zI6lyum5mLI )

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privacy law

Probabile violazione del GDPR: Aprilia, Virus informatico attacca i server del Comune

Il GDPR è stato elaborato al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini verso il trattamento dei dati personali, e conseguenzialmente favorire la libera circolazione degli stessi. Nello specifico esso, procede verso l’ampliamento dei diritti precedentemente riconosciuti dalla Direttiva 95/46/CE, nell’intento di perseguire la migliore tutela e la protezione dei dati personali.

Nella notte tra il 3 e il 4 gennaio il Comune di Aprilia ha reso noto che un virus informatico ha danneggiato alcuni server del Comune di Aprilia, dal quale sono spariti alcuni dati. L’evento è particolarmente grave, in quanto i dati personali dei cittadini di Aprilia sono stati esposti a sottrazione, furto ed altre attività illegali.

Se il Comune fosse stato compliance al Regolamento UE 2016/679 i dati non sarebbero stati violati. Molto probabilmente ci sono delle responsabilità del Comune, che dovranno essere accertate, e che potrebbero far scattare l’applicabilità dell’art. 82 Reg. UE 679/2016 sul Diritto al risarcimento e responsabilità.

A questo punto intendo andare a valutare, nel caso verificatosi la mancata attuazione del GDPR.

Un caso di mancata attuazione, o attuazione inesatta del GDPR, può causare danni civilistici e reputazionali, conseguenzialmente la perdita di fiducia dei “proprietari” dei dati trattati. Siamo davanti ad una situazione, che se accertata, è particolarmente grave. In caso di cancellazione o furto di dati personali, innumerevoli sono i danni che subiscono gli interessati.

Da un cyber attack possono scaturire sanzioni amministrative, danni ed innumerevoli disagi.

Nel caso in cui ad essere attaccato è un Comune che non risulta adeguatamente protetto da eventuali violazioni, innumerevoli sono i dati personali che possono trovarsi esposti a divulgazione e cancellazione.

Inoltre, se il soggetto che subisce la violazione non è compliance al GDPR sarà onere del Garante per la Privacy accertare l’accaduto e determinare le sanzioni. Nel contempo si riconosce a tutti gli interessati (proprietari dei dati personali violati) la possibilità di esperire un’azione di risarcimento danni (ex art. 82 GDPR).

Da comparatista intendo fare chiarezza sull’evento e valutare la possibilità di far valere i diritti dei cittadini del Comune.

Con l’ausilio del Dott. Massimiliano Surace (consulente informatico), degli avvocati . Francesco Beer e Marco Pasquale che operano presso lo Studio Legale Iacovino e Associati (http://www.iacovinoeassociati.it/ ), ed all’avv. Maria Pia Di Bartolomeo, potrò valutare al meglio quanto accaduto.

(Qualunque cittadino di Aprilia interessato a presentare ricorso verso il Comune può contattarmi. Il suo interesse potrà essere fondamentale per approfondire i miei studi sull’accaduto.)

Dott.ssa Luana Fierro
Fondatore del sito www.webcomparativelaw.eu
Dottore di ricerca in diritto pubblico dell’economia e dell’ambiente
Cultore della materia per diritto privato comparato, comparazione giuridica, diritto anglo-americano, diritto dello sport

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3 febbraio 2019

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privacy law

I diritti dell’interessato nel GDPR

I diritti dell'interessato nel GDPR
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Il Reg. (UE) 2016/679 prevede molteplici diritti a favore dell’interessato: diritto alla portabilità dei dati, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto di opporsi ad alcuni trattamenti fondati su alcune specifiche basi di legittimità

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