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Le prime definizioni di privacy

Con questo articolo inizieremo ad analizzare l’evoluzione delle definizioni di privacy, esaminando le prime concezioni del concetto e tracciando la loro trasformazione fino alle definizioni più attuali. In particolare, si esplora il percorso intrapreso dal concetto di tutela della privacy nel contesto tecnologico e digitale. Attraverso una revisione esaustiva delle fonti, vedremo come la comprensione di privacy si sia evoluta nel corso del tempo, evidenziando i contributi chiave che hanno plasmato la definizione moderna del termine.

Definizioni iniziali di Privacy

La concezione moderna del termine privacy ha inizio nel XVIII secolo con il concetto di “diritto all’isolamento” proposto da Samuel Warren e Louis Brandeis nel loro celebre articolo del 1890, “The Right to Privacy.” In questa prospettiva, la privacy veniva intesa come il diritto di essere lasciati soli, senza interferenze indesiderate da parte di terzi.

L’influente articolo di Louis Brandeis e Samuel Warren, “The Right to Privacy“, fu pubblicato sulla Harvard Law Review nel 1890. Questo articolo è considerato una pietra miliare nello sviluppo della legge sulla privacy negli Stati Uniti e ha avuto un impatto duraturo sul diritto legale e dulla comprensione del diritto alla privacy.

Brandeis e Warren hanno scritto l’articolo per analizzare i rapidi progressi della tecnologia e la crescente intrusione nella vita privata delle persone. Sostenevano che la legge avrebbe dovuto riconoscere e proteggere il diritto dell’individuo a essere lasciato solo e a godere della solitudine senza interferenze ingiustificate.

Nel “The Right to Privacy” furono approfonditi i seguenti concetti:

  • Il concetto di privacy come diritto:

Brandeis e Warren hanno articolato l’idea che il diritto alla privacy è un diritto fondamentale inerente al concetto di libertà. Sostenevano che gli individui dovrebbero avere la libertà di controllare le proprie informazioni personali ed essere protetti da intrusioni ingiustificate.

  • Protezione contro pettegolezzi e sensazionalismo:

Gli autori hanno espresso preoccupazione per l’emergente giornalismo scandalistico e il sensazionalismo, che stavano invadendo la vita privata degli individui per l’intrattenimento pubblico. Hanno sottolineato la necessità di tutele legali contro la pubblicazione di dettagli privati, spesso osceni, sulla vita delle persone senza il loro consenso.

  • Tecnologia e invasione della privacy:

L’articolo discuteva di come i progressi tecnologici, in particolare nel campo della fotografia e del giornalismo, stessero contribuendo all’erosione della privacy. Gli autori prospettavano il potenziale danno derivante dall’abuso e sostenevano l’adozione di misure legali per frenare l’uso improprio della tecnologia nella violazione della privacy degli individui.

  • Diritto di essere lasciati soli:

Una frase su cui focalizzarsi dell’articolo è “il diritto di essere lasciati soli” –  “the right to be let alone“. Tale affermazione racchiude l’essenza della loro tesi: gli individui hanno il diritto di essere liberi da intrusioni indesiderate nei loro affari privati e nel loro spazio personale.

Nel breve periodo l’articolo non ha creato un’immediata rivoluzione giuridica, ma è stato fondamentale perché ha gettato le basi per lo sviluppo della legge sulla privacy negli Stati Uniti.

Nel corso del tempo, i principi delineati da Brandeis e Warren hanno influenzato le decisioni dei tribunali e le dottrine legali relative al diritto alla privacy. Ancora oggi le affermazioni presenti in “The Right to Privacy” sono considerate rilevanti nelle discussioni contemporanee sulla privacy digitale, sulla sorveglianza e sulle sfide poste dall’avanzamento delle tecnologie.

Dott.ssa Luana Fierro

Note

per visionare l’articolo “The Right to Privacy” aprire il seguente link: https://www.jstor.org/stable/1321160?seq=1

Più diffusamente sulla privacy nell’UE cliccare sul seguente link: https://digital-strategy.ec.europa.eu/it

Più diffusamente sul diritto dell’Unione Europea analizzato in questo sito v. https://www.webcomparativelaw.eu/law-of-the-european-union-2/

 

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Il rapporto tra l’Intelligenza Artificiale (IA) e la tutela del diritto alla privacy è una questione cruciale nell’era che stiamo vivendo. Le normative come il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento dell’Unione Europea, o leggi nazionali come il California Consumer Privacy Act (CCPA) negli Stati Uniti https://oag.ca.gov/privacy/ccpa, sono fondamentali per regolare il trattamento dei dati personali.

L’IA utilizza enormi quantità di dati – anche a carattere strettamente personale – per apprendere e migliorare le sue capacità, ma questo solleva preoccupazioni sulla privacy. Il GDPR, ad esempio, stabilisce regole specifiche sul trattamento dei dati personali, richiedendo consenso esplicito, trasparenza nell’uso dei dati e il diritto all’oblio. Queste disposizioni si scontrano a volte con l’utilizzo dell’IA, poiché il suo funzionamento si basa su dati dettagliati e talvolta sensibili, il cui uso non è autorizzato in modo indiscriminato.

La difficoltà maggiore è bilanciare l’innovazione dell’IA con la protezione della privacy. E’ sempre più difficile pensare che la privacy non debba essere sacrificata in parte, perché tutelarla appieno non consente di favorire lo sviluppo dell’IA. Molti vorrebbero norme più rigide per preservare i diritti individuali.

Il ruolo dell’UE e delle istituzioni è cruciale nel definire linee guida chiare per garantire che l’IA rispetti i diritti alla privacy, che devono potersi adattare alle nuove sfide poste dall’evoluzione dell’IA, che se non sono ancora quotidiane poco ci manca! Bisognerà proteggere gli individui senza limitare troppo l’innovazione tecnologica.

Di contrappeso bisogna valutare che l’IA stessa può essere utilizzata per migliorare la tutela della privacy, ad esempio mediante algoritmi predisposti all’anonimizzazione dei dati, o all’individuazione di potenziali violazioni della privacy.

In conclusione, il rapporto tra l’IA e la tutela della privacy non è definibile a priori, e le normative devono adattarsi di continuo alle novità per bilanciare l’innovazione tecnologica con la protezione dei diritti fondamentali degli individui. Non si può pensare neppure ad una regolamentazione ad unico binario del settore, ma è necessario un continuo dialogo tra istituzioni ed addetti del settore, per affrontare al meglio le sfide presentate dall’IA senza compromettere la privacy degli individui.

 

Più diffusamente: https://www.webcomparativelaw.eu/category/intelligenza-artificiale-e-tutela-della-privacy/